Coronavirus e raccolta rifiuti, USB: la morte di un lavoratore conferma i gravi rischi nel settore e l’inadempienza delle aziende. Da venerdì 20 possibili astensioni plurime

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L’esecutivo dell’Unione Sindacale di Base – Lavoro Privato ha inviato oggi una comunicazione al governo, agli enti locali e alle associazioni datoriali sul mancato adempimento nel settore dei servizi ambientali delle disposizioni sul contenimento e la prevenzione del contagio Covid-19, preavvisando di possibili astensioni individuali plurime.

La morte a Napoli di un lavoratore di Asia addetto all’igiene Ambientale conferma infatti i gravi rischi per la salute connessi alla lavorazione dei rifiuti durante l’attuale pandemia di coronavirus.  Dal momento che le strutture ospedaliere non hanno sufficienti posti letto, è stato infatti disposto che tutti i malati colpiti non gravemente dal virus SARS- CoV-2, e quanti con essi siano entrati a contatto, debbano rimanere in cura e/o quarantena presso le proprie abitazioni.

I loro rifiuti sono in tutto equiparati ai “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” (DPR 15 luglio 2003, n.254) che impone l’obbligo di sterilizzazione all’interno del perimetro ospedaliero prima della loro raccolta. E l’Istituto Superiore di Sanità il 14 marzo, con “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani” ha ordinato che i rifiuti provenienti dalle abitazioni in cui soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, vadano raccolti in imballaggi a perdere e con procedure meccanizzate, per evitare il contatto diretto con il rifiuto da parte dell’operatore.

Ebbene, nonostante l’immediata attivazione di USB, la quasi totalità delle aziende di Igiene ambientale a tutt’oggi:

  • non hanno provveduto a richiedere alle Asl gli indirizzi ove vi sono quarantene né a predisporre materiale informativo da lasciare presso tali stabili sulle modalità di conferimento dei rifiuti;
  • non hanno provveduto a disporre la sanificazione quotidiana a fine turno dei mezzi aziendali;
  • non hanno provveduto alla distribuzione a tutti i dipendenti a contatto con il pubblico di mascherine antivirus, guanti e tute monouso e gel antisettico
  • non hanno provveduto a sospendere tutte le attività differibili, come la raccolta porta a porta, i centri di raccolta, le isole ecologiche ed il ritiro ingombranti.

Tali inadempimenti costituiscono una situazione di pericolo grave e immediato che incombe per i lavoratori e – tramite loro – anche per gli utenti su tutto il territorio nazionale.

In tali casi l’art.18 della L.81/2008 impone al datore di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione...per il caso di pericolo grave e immediato” aggiungendo l’art. 43 l’obbligo di “programma(re) gli interventi, prende(re) i provvedimenti e da(re)istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano ... mettersi in salvo” e comunque “possa(no) prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo”.

Ebbene, nonostante la situazione imponga ai sensi della predetta normativa che i lavoratori “abbandonino il posto di lavoro” (art. 18 comma 1 lett. H) con obbligo del datore di lavoro di “astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato” (art. 18 comma 1 lett. M) gli operatori del settore igiene ambientale si son fatti carico della natura di servizio pubblico essenziale non chiedendo – come sarebbe loro pieno diritto - la sospensione tout court dell’attività ma quanto meno l’attuazione di tutte le misure possibili tese a ridurre il rischio di contagio, non ultime quelle del recente Dl n. 18 del 17 marzo 2020 art. 16 e che risultano totalmente omesse nella quasi totalità delle aziende!

Raccogliendo le numerose richieste dei lavoratori del settore, USB comunica che in assenza di significative ed immediate novità, ciascuno di essi valuterà a partire da venerdì 20 marzo se avvalersi del diritto previsto dall’art. 44 della L.81/2008 per cui «il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa”.

Ribadendo come tale possibile astensione – ancorché eventualmente plurima – sarebbe niente altro che l’esercizio di un diritto individuale di ciascun dipendente, USB al fine di tutelare maggiormente lavoratori da qualsivoglia illegittima reazione in ordine a tale possibile astensione individuale, invia comunicazionedi quanto esposto anche alla Commissione di Garanzia sugli Scioperi evidenziando come – quand’anche si volesse erroneamente qualificare come collettiva la detta astensione – in ogni caso essa sarebbe legittima ai sensi art. 2 comma 7 della L.146/1990 che prevede la non applicabilità di alcun limite allo sciopero anche nei servizi pubblici essenziali quando esso è indetto come “protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori” non essendoci nel presente caso nessun dubbio sulla “gravità” sia del rischio sia dell’inqualificabile inadempimento delle amministrazioni locali e delle aziende esercenti il servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti.

 

 

Esecutivo Nazionale USB Lavoro Privato

 

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